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giovedì 31 luglio 2014

Non è cosi difficile

E' vero che quando si ha a che fare con le leggi si ha bisogno dell'interprete.

Ma è anche vero che questo succede principalmente con le leggi promulgate dallo stato italiano che si mette di impegno per rendere le cose difficili al fine di metterti in condizione o di rivolgerti ad un esperto o da essere sanzionato perchè non hai capito niente.



Ma il regolamento 1223/09 è stato preso tal quale dalla gazzetta europea e tradotto nelle diverse lingue. Anche se il traduttore italiano ci ha messo lo zampino per fare qualche circonvoluzione all'italiana, il regolamento è abbastanza chiaro.

Certo, si deve avere voglia di leggerlo.
E di prestare attenzione a ciò che si legge.

Francamente siamo un po' stufe di ripetere all'infinito cose che, se si fosse letto il regolamento, non ci verrebbero chieste.
Infatti, sempre più frequentemente ci capita di dover rispondere alle solite domande con una domanda: "scusi, ma lei il regolamento lo ha letto?" No.

Capiamo benissimo che vedere l'impaginazione di una legge e la scritta Articolo 1 faccia passare la voglia di andare avanti, ma santo cielo, ci siamo letti l'Eneide e i Promessi sposi, potremo almeno dare una letta, una, al regolamento?

Ed è inutile trincerarsi dietro la scusa che un aspetto non è chiaro o non si è capito, perchè il più delle volte la risposta più ovvia è di leggersi l'articolo tale o tal'altro che è chiarissimo, facendo così anche la figura dei tonti.

La domanda più fastidiosa è: chi è la persona responsabile. Quella il cui nome appare in etichetta. Detto, ripetuto, e ribadito un milione di volte.
A cui segue immancabilmente: allora se c'è il mio nome sono la persona responsabile e devo fare la notifica sul CPNP e farmi fare il PIF?

L'altra, altrettanto frequente, è: ma se esporto in un Paese Europeo della UE, ecc, ecc. Stiamo parlando di un regolamento Europeo, applicato in tutta Europa.

La terza, in ordine di frequenza, è: ma devo proporio seguire il regolamento?

Per quanto riguarda invece la redazione del PIF, le richieste sono le più astruse.
Di norma si imposta il PIF dalla formula di lavorazione, si valutano gli ingredienti, se sono utilizzati secondo legge (come concentrazioni e/o tipologia di prodotto) si "traduce" la formula in INCI, con eventuali avvertenze da indicare in etichetta. Si mandano queste indicazioni al cliente che poi deve rinviare al redattore del PIF l'etichetta per la valutazione di conformità e per poter procedere alla valutazione della sicurezza.

No, non c'è verso di far capire che l'etichetta deve essere in mano al redattore prima di proseguire.
Perchè? ma perchè ci sono le indicazioni d'uso. Se per la stessa crema viene suggerito l'uso una volta al giorno, è ben diverso il livello di esposizione al prodotto che se viene fatta applicare 3 volte al giorno.
Se qul prodotto è nato come crema, poi tu vuoi farlo usare come una maschera a risciacquo, cambia tutto.

"Ma le indicazioni da mettere in etichetta me le ha date lei". No, io le ho dato la lista degli ingredienti e le eventuali avvertenze. Come lei suggerisca di usare il prodotto, lo devo sapere.

Un'altra pretesa è quella di avere tutta la bibliografia consultata per fare il PIF.
Fermo restando che certe fonti sono indicate per legge, ad esempio per il livello di esposizione si devono utilizzare le tabelle predisposte dal Colipa, così come per la determinazione del PAO, il 90% della bibliografia sono...le schede tecniche e di sicurezza delle materie prime, che fornisce chi commissiona il PIF.
Quindi le ha già, prima di te.
Poi c'è l'etichetta, appunto, per verificare le modalità d'uso e (ahi ahi ahi) la congruità dei claims.

Suvvia, non è così difficile.

La cosa più difficile è trovare la voglia di leggerlo, questo regolamento.







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