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lunedì 4 novembre 2013

Lana caprina

La legge 713/86 (quella vecchia, per intenderci) è stata integrata nel 1996 con l'articolo 10-ter che istituiva l'obbligo della redazione del dossier per ogni prodotto cosmetico in commercio.
Dei contenuti del dossier, abbiamo parlato qui


 Sappiamo tutti però che da luglio di quest'anno è in vigore il nuovo regolamento 1223/09 che ha sostiutito il dossier con il PIF. Non torniamo sull'argomento, avendolo trattato fino alla noia in questo post e anche in questo.

Pensavamo di averne parlato abbastanza.
Invece no.
Perchè c'è la diatriba dei test.

Esistono due scuole di pensiero:
1) una che sostiene che ogni effetto vantato da un prodotto sia da dimostrare con appositi test.
2) un'altra che con logica razionale oppone la tesi che se esiste un test di efficacia sull'ingrediente a una determinata percentuale e nel cosmetico viene utilizzata quella percentuale, e non un decimo giusto per scriverlo in etichetta, allora quell'effetto è da estendere anche al prodotto finito.

A dire la verità questa diatriba c'è dai tempi del dossier, quindi è una questione annosa, risale a 17 anni fa. 
In questi anni, è prevalsa la tesi dell'estensione dell'azione dall'ingrediente al prodotto finito, tranne i casi più delicati nella garanzia di soddisfazione delle aspettative del consumatore, di cui la definizione di un prodotto anti-rughe è la più eclatante, che infatti richiede la verifica con un test di efficacia.
Anche nel dossier c'era una sezione relativa agli effetti vantati, e il valutatore della sicurezza, che già allora entrava nel merito dell' etichettatura valutandone la correttezza a tutela del consumatore, quindi anche relativamente a promesse eventualmente illustrate e non mantenute (o difficilmente mantenibili), si poneva il problema di eventuali affermazioni illusorie o ambigue.
Se il valutatore giungeva alla conclusione che la presenza di ingredienti con garantite funzioni rendeva il prodotto efficace per un determinato problema, legittimava l'affermazione estesa al prodotto.

Ora invece si sta ampliando la scuola che sostiene i test per qualunque effetto vantato.
Perchè?
Cosa dice esattamente il regolamento 1223 all'articolo 11, quello relativo alla redazione del PIF e dei suoi contenuti?
-Articolo 11-
Documentazione informativa sul prodotto
1.....
2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:
a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all’articolo 10, paragrafo 1;
c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all’osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all’articolo 8;
d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
 
E cosa diceva l'articolo 10-ter del VI emendamento della legge 713/86?
-Art. 10-ter-
 dossier cosmetico
1. [...] le seguenti informazioni:
a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; [...]
b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e i criteri di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale riguardo, il produttore prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione;
e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d).[...]
f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;
g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi.

Leggiamo bene. Confrontiamo bene.

Regolamento 1223:
d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;

Legge 713
g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi.

Hanno solo invertito la sequenza della frase principale e della subordinata (Queste PiccoleChimiche! Non sanno solo la chimica, eh!)

E QUINDI????

E quindi capita il cliente impanicato perchè nel dossier attribuiva certi effetti al suo prodotto perchè conteneva la sostanza tal dei tali, corredata dei test di efficacia fatti con tutti i sacri crismi, e adesso non sa se deve fare i test di efficacia sul prodotto finito oppure no.
"Perchè quello mi ha detto che se no non posso scrivere questo o quello", oppure , al contrario: "ma perchè non posso scrivere anti-rughe se c'è dentro questo ingrediente?"
"Perchè anti- va dimostrato"


Siccome bisogna cercare di dare risposte certe a chi chiede come comportarsi, e si affida a noi, cosa possiamo rispondere?

Che è un questione di lana caprina. Si, però non è facile...




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