Gli allegati alla legge 713/86
Gli articoli della legge 713/86 regolamentano la produzione
la prodotti, l’etichettatura, la commercializzazione.
Ma il contenuto vero e proprio di un prodotto è
regolamentato dagli allegati.
In Europa vige la cosiddetta lista negativa, cioè può essere
utilizzato qualunque ingrediente, purchè registrato al CTFA, al Personal Care
Council, e negli allegati sono riportati gli ingredienti regolamentati, limitati
o vietati o, per sostanze particolari, permessi.
In realtà, la lista negativa ha valore principalmente per
gli attivi e altri eccipienti, ma per coloranti, conservanti, e filtri solari
l’autorizzazione all’uso è esplicita e quelli non previsti fra i consentiti
sono da considerarsi vietati.
Gli allegati sono 5 e in ognuno di essi sono riportati gli
ingredienti secondo le limitazioni o le tipologie.
Naturalmente gli allegati vengono sempre aggiornati e a
volte capita che un ingrediente prima compreso in un allegato, dopo opportune
revisioni, venga inserito in un altro allegato; oppure che un ingrediente
inizialmente non regolamentato venga successivamente inserito in uno degli
allegati.
Sul sito del Ministero, attualmente si trova l’
ultimo aggiornamento del giugno 2008
-Allegato II
-Allegato III, parte I
-Allegato III, parte II
-Allegato IV, parte I
-Allegato V, sezione 1, parte I
-Allegato V, sezione 2, parte I
Nella pratica questo aggiornamento pubblicato
dal Ministero è già superato dal nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo,
dove, insieme a modifiche sostanziali della legge 713, ci sono i nuovi
allegati.
Quindi il cosmetologo che vuole fare oggi un buon prodotto
in conformità alla legge, deve essere a conoscenza del nuovo regolamento anche
se il sito ufficiale del Ministero non lo riporta ancora in tutte le sue parti.
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